Cass. civ. n. 1061 del 20 marzo 1975

Testo massima n. 1


Nel caso in cui la linea di confine tra due proprietà sia costituita da un muro comune, la determinazione del punto di arrivo, nella misurazione della distanza di cui all'art. 906 c.c. per l'apertura di vedute verso tale muro, va posta nella faccia del muro stesso prospiciente la proprietà in cui la veduta viene esercitata e non già nella faccia opposta del muro né nella linea mediana del muro stesso.

Normativa correlata