Cass. civ. n. 2116 del 9 giugno 1976

Testo massima n. 1


La distanza stabilita nell'art. 906 c.c. per l'apertura di vedute oblique, deve essere osservata anche se tra i due fondi vi sia una strada pubblica.

Testo massima n. 2


Le vedute che si esercitano da balconi (come da sporti) sono diverse secondo le varie posizioni con cui è possibile guardare sul fondo vicino altrui, di guisa che si ha veduta diretta nell'ipotesi in cui da uno dei lati del balcone sia possibile affacciarsi e guardare frontalmente su quel fondo, e si ha veduta obliqua, autonoma rispetto alla prima, quando, sul fondo stesso, sia possibile una veduta di tale tipo da altra posizione sul medesimo balcone.

Normativa correlata