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Art. 881 — Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio

Art. 881 — Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio

Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.

Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23282/2014

Per determinare la proprietà del muro divisorio, ai sensi dell’art. 881 cod. civ., su tutti gli altri indizi prevale la positura del piovente, anche nel caso di doppio piovente, sicché il confinante che realizzi un piovente sul muro divisorio comune deve spezzare l’ultima fila di tegole, rivolgendone metà verso il fondo altrui.

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Cass. civ. n. 5258/2006

La presunzione derivante dall’art. 881, primo e secondo comma, c.c., per la quale il muro divisorio tra campi, cortili, giardini ed orti si presume che appartenga esclusivamente al proprietario del fondo verso il quale insistono i segni sul muro che sono dalle medesime norme considerati, si applica solo alle entità prediali omogenee. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inoperante la suddetta presunzione perché dall’istruttoria svolta in primo grado era risultato che le proprietà confinanti sul muro erano costituite, l’una, da una «cascina» e l’altra, invece, da «un’ampia area cortilizia»).

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Cass. civ. n. 304/1996

La presunzione di proprietà esclusiva del muro, posta dall’art. 881 c.c., trova applicazione quando il muro sia posto sul confine tra due fondi appartenenti a proprietari diversi ed opera a favore del proprietario verso il quale esista il piovente. Nel caso in cui, invece, il muro sia stato costruito dal proprietario dell’unico fondo per dividere quest’ultimo in due porzioni, la presunzione trova applicazione nel momento in cui queste ultime vengano separatamente trasferite a due diversi soggetti, cosicché il muro in questione (rimasta ferma la situazione di fatto originaria, anche in ordine al piovente) venga a trovarsi sulla linea di confine e nulla sia stabilito nei titoli di trasferimento.

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Cass. civ. n. 11162/1994

L’art. 881 c.c., a norma del quale la presenza, nel muro divisorio, di proventi, sporti, mensole ed altri segni indicatori fa sorgere una presunzione di proprietà esclusiva del muro, trova applicazione soltanto nel caso di muri posti tra i campi, cortili, giardini ed orti e non riguarda il muro di divisione tra edifici.

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Cass. civ. n. 1018/1986

Fra gli «sporti» (comprendenti cornicioni, mensole e simili), che l’art. 881 c.c., ponendo una presunzione contraria a quella di comunione stabilita dal precedente art. 880, indica quali segni presuntivi della proprietà esclusiva del muro divisorio fra campi, cortili, giardini ed orti, non può essere incluso il «contrafforte», che, per sua caratteristica strutturale, non costituisce — a differenza dello «sporto» — un elemento intrinseco del muro, bensì un’opera estrinseca, sia pure materialmente collegata con il muro stesso per adempiere una mera funzione di sostegno.

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Cass. civ. n. 2190/1975

La presunzione di appartenenza esclusiva del muro divisorio al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente non è assoluta.

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