14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1173 del 4 maggio 1994
Testo massima n. 1
L’impugnativa del pubblico ministero avverso la sentenza pronunziata dal giudice per le indagini preliminari — dichiarativa «di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste» — devolve al giudizio della corte di appello competente il punto riguardante la configurabilità, o meno, di tutti gli estremi del reato contestato ai fini specifici del riesame della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. Non possono, pertanto, ritenersi ostative alla globalità di tale effetto devolutivo né le argomentazioni dell’impugnante che risultino circoscritte ad alcuni estremi della fattispecie, né la motivazione del Gip, eventualmente orientata verso altri estremi. Infatti, solo il profilo decisionale afferente al «punto» oggetto dell’impugnativa è regolato dal principio devolutivo preposto al giudizio di appello, mentre i momenti argomentativi e motivazionali, di norma, ne sono estranei.
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