10 Gen Art. 2939 — Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere [ 2900 ].
Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato [ 2937 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 690/2006
Seppure l’eccezione di prescrizione — essendo uno strumento di difesa esperibile da parte di colui contro il quale è proposta l’azione o, ai sensi dell’art. 2939 c.c. da parte dei creditori del debitore che sia rimasto inerte nel farla valere o che vi abbia rinunciato — non può essere sollevata da parte del titolare del diritto, la deduzione al riguardo formulata dai venditori in ordine alla prescrizione del diritto al pagamento del prezzo assume rilevanza quando l’inadempimento della relativa obbligazione, alla cui esecuzione sia stata subordinata l’efficacia della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., debba essere reputato di non scarsa importanza giacché, essendo il predetto termine di prescrizione ormai scaduto, verrebbe altrimenti rimessa per un tempo indefinito esclusivamente all’acquirente la possibilità di dare luogo – o non — al trasferimento della proprietà (pagando il prezzo o facendone offerta reale oppure contrastando appunto mediante l’eccezione di prescrizione eventuali iniziative dell’altra parte).
Cass. civ. n. 5262/2001
Per stabilire gli effetti dell’eccezione di prescrizione proposta da persona diversa dal debitore convenuto (
ex art. 2939 c.c.), occorre distinguere: a) se la prescrizione è eccepita dal creditore del debitore inerte o rinunciatario ad eccepirla, tale eccezione ha l’effetto di estinguere il diritto dell’attore, nei limiti della somma che il convenuto deve all’eccipiente; b) se, invece, l’eccezione è proposta da altri soggetti (nella specie, l’assicuratore r.c.a. del debitore convenuto) essa non estingue il diritto dell’attore, ma soltanto il credito vantato dal debitore convenuto nei confronti del terzo eccipiente.
Cass. civ. n. 4779/1981
La proponibilità in via surrogatoria dell’eccezione di prescrizione di un diritto azionato verso il proprio debitore da parte del creditore, in luogo del predetto debitore che sia rimasto inerte o abbia rinunciato a proporla, mira ad assicurare al creditore la conservazione della garanzia generica offertagli dal patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) con l’estinzione del diritto del terzo nei confronti del debitore inerte o rinunciante, nei limiti, peraltro, della somma che questi deve al creditore. Invece, la proponibilità della stessa eccezione da parte di qualsiasi altro terzo «che vi abbia interesse» non produce l’estinzione del diritto, né paralizza l’azione del creditore inerte o rinunciante, ma tale risultato, relativo e limitato, determina esclusivamente nell’ambito del rapporto tra il terzo interessato e detto debitore, attribuendo al primo, quando perla duplicità dei rapporti sostanziali vi sia una dipendente duplicità di rapporti processuali, una legittimazione ad eccepire la prescrizione (e ad impugnare la decisione di primo grado, che abbia escluso la prescrizione, per gli effetti che spiega sul rapporto di cui sono parti il soggetto che vi abbia interesse e il debitore) nei confronti della sua controparte di tale rapporto e nell’ambito di esso. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione del diritto dell’attore principale, che, ove non proposta dal convenuto garantito, può essere formulata dal chiamato nell’ambito del rapporto di garanzia, non può essere dallo stesso soggetto proposta nei confronti dell’attore principale al fine di paralizzare la pretesa da questo fatta valere nei confronti del convenuto garantito.
Cass. civ. n. 567/1976
L’art. 2939 c.c. configura due ipotesi di legittimazione all’azione di prescrizione da parte di persona diversa dal debitore: a) quella dei creditori della parte, i quali possono, surrogandosi alla parte medesima, opporre al terzo creditore la detta eccezione, con l’effetto sostanziale di estinguere il credito di quest’ultimo, e di conservare così la loro garanzia patrimoniale sui beni della parte; b) quella di chiunque ha interesse ad evitare un qualsivoglia effetto pregiudizievole dalla mancata eccezione della prescrizione. In entrambe le ipotesi trattasi di legittimazione surrogatoria, esercitabile nei limiti di consistenza dell’interesse del legittimato, onde: a) i creditori non possono, opponendo la prescrizione, estinguere il credito del terzo, nei confronti della parte debitrice, nella porzione eccedente i limiti quantitativi del loro credito; b) gli altri interessati ottengono, attraverso l’eccezione di prescrizione, di estinguere la pretesa creditoria del terzo solo nei loro confronti, e non anché nei confronti della parte-debitore principale. (Nella specie, il convenuto nell’azione per vizi della cosa venduta aveva chiamato in garanzia un terzo, il quale, surrogandosi a lui aveva opposto, ex art. 2939 la prescrizione della detta azione. La Corte – enunciando il principio di cui in massima — ha ritenuto tale opposizione idonea ad estinguere ogni pretesa nei confronti del chiamato in causa. ma non nei confronti del convenuto). Qualora la parte rinunzi espressamente ad eccepire la prescrizione a norma dell’art. 2939 c.c., possono configurarsi due ipotesi di legittimazione surrogatoria all’eccezione, e cioè: a) i creditori della parte si surrogano alla medesima, opponendo al terzo la detta eccezione, con l’effetto di revocare la rinunzia alla prescrizione, di estinguere il diritto del terzo e di conservare così integra la garanzia patrimoniale della parte debitrice (efficacia assoluta dell’eccezione di prescrizione); b) chiunque ha interesse ad evitare qualsiasi effetto pregiudizievole dalla mancata eccezione, si surroga alla parte, opponendo al terzo la prescrizione, con l’effetto, però, di rimuovere gli effetti della rinunzia e di rendere inopponibile la pretesa del terzo soltanto nei propri confronti, restando il diritto del terzo integro nei confronti della parte rinunziante.
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