14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 690 del 16 gennaio 2006
Testo massima n. 1
In tema di contratto preliminare, le sentenze emesse ai sensi dell’art. 2932 c.c. producono dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del negozio comportando. nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l’obbligo dell’acquirente di versare il prezzo [ o il suo residuo ] eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell’efficacia traslativa al pagamento; si origina, così, un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di risoluzione nel casi di inadempimento che, ai sensi dell’art. 1455 c.c. sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi anche nel caso di ritardo [ rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in giudicato ] che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all’entità della somma da pagare [ in assoluto e in riferimento all’importo in ipotesi già versato ] e a ogni altra circostanza utile ai fini della valutazione dell’interesse dell’altra parte.
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Testo massima n. 2
Nell’ipotesi in cui la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. imponga all’acquirente di versare il prezzo della compravendita, l’obbligo diviene attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sicché il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, può essere causa della risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chieda al giudice la fissazione, ex art. 1183 c.c. , del termine per l’adempimento oppure costituisca in mora il debitore.
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