Cass. civ. n. 5262 del 9 aprile 2001
Testo massima n. 1
La notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita sia dall'ufficiale giudiziario del luogo in cui deve avvenire la notificazione; sia da quello addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere della causa.
Testo massima n. 2
La regola di cui all'art. 1306, secondo comma, c.c., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, questi abbiano partecipato al medesimo giudizio, ma siano decaduti od abbiano rinunciato all'eccezione di prescrizione, non potranno giovarsi della sentenza resa tra il creditore ed uno degli altri coobbligati solidali convenuti.
Testo massima n. 3
Per stabilire gli effetti dell'eccezione di prescrizione proposta da persona diversa dal debitore convenuto (<em>ex</em> art. 2939 c.c.), occorre distinguere: a) se la prescrizione è eccepita dal creditore del debitore inerte o rinunciatario ad eccepirla, tale eccezione ha l'effetto di estinguere il diritto dell'attore, nei limiti della somma che il convenuto deve all'eccipiente; b) se, invece, l'eccezione è proposta da altri soggetti (nella specie, l'assicuratore r.c.a. del debitore convenuto) essa non estingue il diritto dell'attore, ma soltanto il credito vantato dal debitore convenuto nei confronti del terzo eccipiente.