10 Gen Art. 2878 — Cause di estinzione
L’ipoteca si estingue :
- 1) con la cancellazione dell’iscrizione [ 2882 ss. ];
- 2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’articolo 2847;
- 3) con l’estinguersi dell’obbligazione [ 1176 ss., 1230, 2934 ];
- 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’articolo 2742;
- 5) con la rinunzia del creditore [ 2879 ];
- 6) con lo spirare del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
- 7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche [ 586 c.p.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4698/2011
In tema di concordato fallimentare, non compete al giudice delegato, nella sede della verifica dell’esecuzione dello stesso ai sensi dell’art. 136 legge fall., il potere di ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni del fallito in data anteriore al fallimento ed a vantaggio di creditori del fallito, da un lato riferendosi la predetta norma alle sole ipoteche iscritte da terzi a garanzia dell’esecuzione del concordato e, dall’altro, non potendosi applicare l’art. 586, primo comma, c.p.c. (cui rinvia l’art. 105 legge fall.), trattandosi di norma sulla espropriazione forzata non richiamata dalla disciplina del procedimento concordatario né applicabile in via analogica; la predetta cancellazione, inoltre, confligge con la norma generale in materia d’ipoteca che, all’art. 2878, n. 3, c.c., prevede che l’estinzione della stessa consegua dall’estinzione dell’obbligazione che essa garantisce.
Cass. pen. n. 8015/2007
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell’opponibilità del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca, non basta che l’ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro ex art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, ma è richiesta l’inderogabile condizione della buona fede e dell’affidamento incolpevole del creditore ipotecario, la cui prova deve essere fornita dal creditore ipotecario originario nel procedimento di prevenzione. (Nel caso di specie, invece, senza aver provato la propria buona fede, il terzo creditore ipotecario la banca mutuante aveva ceduto pro soluto il credito in via onerosa ed in tal modo aveva ceduto un credito non più garantito da ipoteca dal giorno dell’iscrizione del sequestro di prevenzione; di conseguenza, il cessionario non poteva addurre la propria buona fede nel procedimento di prevenzione, sia perché non aveva preteso dal creditore originario la dimostrazione della buona fede di questi, sia perché era a conoscenza del sequestro di prevenzione e della confisca, giusta trascrizione di tali provvedimenti, ed aveva accettato una cessione pro soluto proprio in quanto consapevole dell’esistenza del vincolo dello Stato sul bene offerto in garanzia).
Cass. civ. n. 10909/2002
In tema di vendita forzata, il giudice dell’esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull’immobile trasferito a carico dell’aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 c.c. e 586 c.p.c. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell’obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili.
Cass. civ. n. 6958/1994
In tema di ipoteca, la natura reale del vincolo ed il valore costitutivo dell’iscrizione comportano che, mentre nei confronti del creditore l’estinzione dell’obbligazione estingue anche la garanzia ipotecaria che l’assiste, nei confronti dei terzi è necessaria anche la cancellazione dell’ipoteca, poiché il permanere dell’iscrizione, nonostante l’estinzione del credito, può essere di pregiudizio per il proprietario, in quanto determina un intralcio al commercio giuridico del bene, potendo i terzi ignorare la reale situazione ed essendo essi generalmente inclini a dare rilevanza all’apparenza del vincolo.
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