10 Gen Art. 2838 — Somma per cui l’iscrizione è eseguita
Posted at 20:49h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Capo IV – Delle ipoteche > Sezione V – Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l’iscrizione o in atto successivo [ 2809 ], essa è determinata dal creditore nella nota per l’iscrizione [ 2839 n.4, 2855 ].
Qualora tra la somma enunciata nell’atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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