Art. 2837 – Codice civile – Atti formati all’estero

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati [2674, 2843, 2882].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.