Avvocato.it

Art. 2740 — Responsabilità patrimoniale

Art. 2740 — Responsabilità patrimoniale

Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge [ 490, 2313; 514 c.p.c., 515 c.p.c., 545 c.p.c.; l.f. 46 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 13107/2010

L’iscrizione d’ipoteca giudiziale in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata ai sensi del secondo comma dell’art. 96 c.p.c., esclusivamente nell’ipotesi d’inesistenza del credito, ma non quando il valore dei beni assoggettati ad ipoteca sia largamente superiore all’ammontare del credito azionato in via monitoria, atteso che il creditore non incontra alcun limite quantitativo alla sua possibilità d’iscrivere ipoteca su tutti i beni costituenti, ai sensi dell’art. 2740 c.c., il patrimonio con il quale il debitore è tenuto all’adempimento delle sue obbligazioni.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 8090/2004

Le riserve tecniche che figurano nella contabilità delle imprese di assicurazione e sono poste dalla legge in relazione esclusiva con l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa coi contratti cui si riferiscono, non costituiscono patrimoni separati, ma semplici poste contabili facenti parte del passivo dell’impresa, mentre la garanzia effettiva dell’adempimento delle obbligazioni è fornita non dalle riserve, ma dalle attività patrimoniali dell’impresa; né è sufficiente, per configurare un patrimonio separato, il riferimento del patrimonio stesso ad uno scopo, essendo anche necessario che intervenga una disciplina particolare, diversa da quella che regola il residuo patrimonio del soggetto, perché la separazione è uno strumento eccezionale, di cui soltanto la legge può disporre, essendo diretto ad interrompere la normale corrispondenza tra soggettività e unicità del patrimonio, per destinare una parte di questo al soddisfacimento di alcuni creditori, determinando in tal modo la insensibilità dei beni separati alla sorte giuridica degli altri, in deroga ai principi fissati dagli artt. 2740 e 2741 c.c.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10771/1999

Il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l’importo del credito vantato non può mai essere chiamato a rispondere, nei confronti del debitore, per danno da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., non consentendolo le disposizioni di cui agli artt. 2740 (circa l’assoggettabilità di tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alla responsabilità patrimoniale), 2828 (che legittima il creditore ad iscrivere ipoteca giudiziale su qualsiasi immobile di proprietà del debitore) e 2877 stesso codice (con il quale sono poste a carico del debitore richiedente le spese per l’eventuale riduzione, mentre sono a carico del creditore le sole spese derivanti da riduzione dell’ipoteca per eccesso nella determinazione del credito). Resta, peraltro, salva la possibilità di configurare, a carico del creditore procedente, una ipotesi di responsabilità processuale, a tenore dell’art. 96, primo comma c.p.c., qualora quest’ultimo, convenuto perla riduzione dell’ipoteca, resista in giudizio con mala fede o colpa grave.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 576/1991

L’impignorabilità di un bene di un comune in ragione della sua appartenenza al patrimonio, indisponibile dell’ente, concretando una limitazione della responsabilità patrimoniale ai sensi dell’art. 2740, secondo comma, c.c., può essere fatta valere dal comune soltanto come motivo di opposizione all’esecuzione forzata contro il creditore pignorante ai sensi dell’art. 615 secondo comma c.p.c., ma non può essere opposta all’aggiudicatario come motivo di nullità della vendita forzata da far valere con azione autonoma di accertamento.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze