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Art. 2702 — Efficacia della scrittura privata

Art. 2702 — Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata [ 1967, 2701, 2715, 2821, 2835 ] fa piena prova, fino a querela di falso [ 221 c.p.c. ], della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta [ 2652 n. 3; 214 c.p.c. 215 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8766/2018

Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione.

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Cass. civ. n. 5523/2018

In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica non ha l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall’art. 21 del d.l.vo n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto, in ordine all’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

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Cass. civ. n. 899/2018

Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento “absque pactis” consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento “contra pacta” (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del “mandatum ad scribendum”, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l’obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.

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Cass. civ. n. 27915/2017

Le disposizioni degli artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c., in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba considerarsi come riconosciuta, si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede od avente causa; esse non riguardano, pertanto, la diversa ipotesi di produzione nei confronti del curatore dell’eredità giacente del sottoscrittore, il quale non soggiace all’onere di disconoscimento, non essendo la disciplina normativa sopra richiamata estensibile per analogia a chiunque possa trarre un vantaggio dalla caducazione della scrittura.

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Cass. civ. n. 22460/2017

Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all’art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l’esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all’art. 2732 c.c., alla revoca della confessione.

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Cass. civ. n. 18664/2012

La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento o un equipollente legale di questo, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità di essa al suo sottoscrittore, sicché la difformità tra l’imputabilità formale del documento e l’effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga ad un’intrinseca divergenza del contenuto, ma all’estrinseco collegamento dell’espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di contestazione e prova, ma soltanto con lo speciale procedimento previsto dalla legge per infirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioè con la querela di falso.

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Cass. civ. n. 12528/2011

La proposizione della querela di falso, comportando la contestazione della corrispondenza al vero della scrittura ed implicando un accertamento incidentale circa l’autenticità medesima, rende superfluo il disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione.

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Cass. civ. n. 974/2008

Con riguardo ad una scrittura privata, che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta, e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 c.c.), la parte, che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi ed agli effetti degli art. 214 e segg. c.p.c., ma può assumere l’iniziativa del processo, per sentire accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento (nella specie si trattava della domanda volta a ricostituire la provvista di certificati di deposito a custodia, che erano stati oggetto di costituzione a garanzia con la firma avente carattere apocrifo).

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Cass. civ. n. 18323/2007

La querela di falso postula — nell’ipotesi di sua proposizione relativa a scrittura privata — che quest’ultima sia stata riconosciuta (volontariamente dal suo autore o che debba considerarsi legalmente come tale) e che il querelante intenda eliminare la sua efficacia probatoria attribuitale dall’art. 2702 c.c. o, almeno, voglia contestare la genuinità dell’inerente documento, ragion per cui la proponibilità della suddetta querela presuppone, in ogni caso, che la scrittura alla quale si rivolge sia stata sottoscritta, costituendo, invero, la sottoscrizione un suo elemento essenziale.
(Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata correttamente esclusa l’ammissibilità della querela di falso sul presupposto che le fatture impugnate con tale rimedio non risultavano sottoscritte).

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Cass. civ. n. 15219/2007

Se la parte contro la quale la scrittura privata sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione, la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta e ciò indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. (Nella specie la S.C. con riferimento ad un giudizio riguardante un’ingiunzione di pagamento fondata su una fideiussione omnibus, ha rilevato l’inammissibilità della censura fondata sull’assunto del mancato insorgere del rapporto obbligatorio per essere stato il documento firmato in bianco, in quanto la prova di tale assunto era mancata non essendo stata fornita neppure in via presuntiva).

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Cass. civ. n. 4886/2007

In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l’ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2702 c.c., si riferisce all’intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l’intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest’ultimo ha l’onere di proporre querela di falso. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad un’azione proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c. in conseguenza dell’inadempimento della promittente venditrice di un immobile che si era rifiutata di stipulare il contratto definitivo, l’aveva rigettata sul presupposto erroneo dell’insussistenza del fatto costitutivo della pretesa attorea in virtù della circostanza che il contratto preliminare era stato sottoscritto dalla suddetta parte solo nel foglio finale, così ritenendolo invalido ed inefficace).

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Cass. civ. n. 3810/2004

La produzione in giudizio di una scrittura privata priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa, e non anche (come nella specie) del suo erede, atteso che la manifestazione di volontà contrattuale, propria del soggetto contraente, non può essere espressa da altri.

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Cass. civ. n. 16007/2003

La sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell’art. 2702 c.c., a ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell’atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest’ultima debba aversi per riconosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, mentre il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l’onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis, sicché, se la dichiarazione in contestazione integra gli estremi della promessa di pagamento (ovvero della ricognizione di debito) spetta al sottoscrittore, in ossequio alla regola di cui all’art. 1988 c.c., provare l’inesistenza del rapporto fondamentale, e non a colui a favore del quale la dichiarazione risulti rivolta provarne l’esistenza.

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Cass. civ. n. 11437/2002

L’avvenuto disconoscimento della scrittura privata non preclude alla parte interessata di provare diversamente l’esistenza del diritto fatto valere, e, quindi, anche attraverso prova testimoniale, salvo che la legge richieda la forma scritta, ad substantiam o ad probationem, del fatto costitutivo.

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Cass. civ. n. 9289/2001

Elemento essenziale per la validità di una scrittura privata è la sottoscrizione della stessa da parte del suo autore, che non trova equipollenti né nella conclamata autografia del testo, né nel segno di croce apposto dal soggetto da cui il documento proviene.

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Cass. civ. n. 2473/1999

L’efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta ex art. 2702 c.c. concerne la provenienza della medesima da colui che ne risulta sottoscrittore, ma non il suo contenuto, che il giudice è libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento in concorso con gli altri elementi. probatori acquisiti al processo.

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Cass. civ. n. 5958/1996

Il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell’art. 215 c.p.c. e la verificazione della stessa ex art. 216 stesso codice, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l’art. 2702 c.c., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, il cui contenuto può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi, e perciò anche (come nella specie) deferendo alla controparte giuramento decisorio sulla circostanza contraria a quella rappresentata in una dichiarazione di quietanza, al fine di contestare l’importo dalla stessa risultante.

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Cass. civ. n. 9820/1995

Il principio per cui la scrittura privata fa piena prova sino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni che vi sono contenute da colui che la ha sottoscritta, non soffre eccezioni nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia contenuta in due o pia fogli, dei quali l’ultimo solo rechi la sottoscrizione della parte contro cui la scrittura è prodotta, sempreché in quest’ultimo caso le dichiarazioni contenute nei vari fogli costituiscano sul piano logico e lessicale un unico ed inscindibile corpo, giacché la sottoscrizione a norma dell’art. 2702 c.c. si riferisce all’intera dichiarazione e non al solo foglio nel quale essa è apposta, con la conseguenza che per impedire che l’intero contenuto della scrittura faccia stato nei suoi confronti la parte ha l’onere di proporre querela di falso.

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Cass. civ. n. 1259/1995

La denunzia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta o autenticata richiede l’esperimento della querela di falso, ai sensi dell’art. 2702 c.c., nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto absque pactis e cioè senza che il suo sottoscrittore sia stato autorizzato con preventivo patto. La predetta querela non occorre invece nel caso in cui il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentito dall’accordo precedentemente intervenuto, in quanto nella prima ipotesi l’abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda ipotesi si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato ad scribendum), la quale implica solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.

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Cass. civ. n. 6192/1994

La scrittura privata, la cui sottoscrizione non sia autenticata, ove prodotta in giudizio nei confronti di parte diversa dall’autore apparente, o dagli eredi e aventi causa di quest’ultimo, se contestata, può essere accertata con qualsiasi mezzo e rimane affidata al libero apprezzamento del giudice, non rilevando come prova legale.

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