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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15219 del 5 luglio 2007

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15219 del 5 luglio 2007

Testo massima n. 1

La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio [ e non una prova vera e propria ] sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitaramente considerato effettuata dal suddetto giudice. [ Nella specie, la S.C. con riferimento ad un giudizio riguardante un’ingiunzione di pagamento fondata su una fideiussione omnibus, ha rilevato l’inammissibilità della relativa censura prospettata dalla ricorrente circa la mancata ammissione della C.T.U., avendo i giudici del merito dimostrato, con adeguata e logica motivazione, la superfluità di un accertamento tecnico grafologico, in mancanza di alcun elemento probatorio che supportasse l’assunto della mancata insorgenza del rapporto obbligatorio per essere stato il documento firmato in bianco. ].

Testo massima n. 2

Nell’ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.

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