Cass. civ. n. 16256 del 27 giugno 2013
Testo massima n. 1
La sottoscrizione apposta non in calce al documento, bensì a margine dello stesso fa presumere, in mancanza di prova contraria, l'espressione di una volontà di adesione della parte, che il giudice dovrà, se occorre, interpretare per stabilirne la portata ed i limiti in relazione alla fattispecie concreta.