10 Gen Art. 2672 — Leggi speciali
Posted at 20:51h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo I – Della trascrizione > Capo I – Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo [ 484, 507, 509, 854; 555, 679 c.p.c.; l.f. 88; disp. att. c.p.c. 156, comma 2 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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