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Articolo 679 Codice di procedura civile — Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

Articolo 679 Codice di procedura civile — Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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