Art. 745 – Codice civile – Frutti e interessi

I frutti [820 c.c.] delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione [456 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16701/2017

La domanda diretta a conseguire gli interessi sulle somme pari al valore degli immobili oggetto di collazione per imputazione può essere proposta per la prima volta in appello, in ragione della necessaria operatività dell'istituto della collazione nel giudizio di divisione ereditaria e dell'automatica inerenza alla comunione, sin dall'apertura della successione, delle summenzionate somme. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/06/2013).

Cass. civ. n. 2453/1976

Il coerede tenuto a restituire alla massa i frutti di immobili ereditari da esso goduti non deve anche corrispondere gli interessi sulle somme relative, in quanto i frutti percetti non sono normalmente idonei, salvo che in caso di tesaurizzazione, a fungere da beni capitali suscettibili, a loro volta, di produrre altri frutti naturali o civili.
Nella collazione - per imputazione - di un bene immobile devono essere imputati, insieme col valore di stima del bene al momento dell'apertura della successione, gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti dall'accennato momento (anziché le rendite dell'immobile nel corrispondente periodo).

Cass. civ. n. 1987/1969

La collazione non annulla ex tunc la donazione, sicché il donatario non deve restituire quanto medio tempore abbia goduto del bene donato; ma soltanto conferire il bene o il suo valore alla massa dividenda nello stato in cui si trova al tempo dell'aperta successione. Pertanto, la donazione della sola perceptio fructum — indipendentemente dalla donazione della cosa principale — non è soggetta a collazione limitatamente ai frutti del bene, fino all'apertura della successione.