Art. 744 – Codice civile – Perimento della cosa donata

Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario [1256 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.