10 Gen Art. 743 — Società contratta con l’erede
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in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo IV – Della divisione > Capo II – Della collazione
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società [ 2247 c.c. ] contratta senza frode [ 1344 c.c. ] tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa [ 2704 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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