10 Gen Art. 742 — Spese non soggette a collazione
Posted at 20:26h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo IV – Della divisione > Capo II – Della collazione
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione [ 147 ] e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze [ 809 ].
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’articolo 770.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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