10 Gen Art. 741 — Collazione di assegnazioni varie
Posted at 20:52h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo IV – Della divisione > Capo II – Della collazione
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita [ 1919, 1923 c.c. ] a loro favore o per pagare i loro debiti.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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