Art. 1923 – Codice civile – Diritti dei creditori e degli eredi

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [2901; 6 ss. l.f.] e quelle relative alla collazione [737], all'imputazione [747] e alla riduzione delle donazioni [555].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 29583/2021

Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di morte".

Cass. civ. n. 11421/2021

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.
Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.
Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

Cass. civ. n. 12261/2016

Le somme versate dalla compagnia assicuratrice all'assicurato fallito a titolo di riscatto della polizza vita sono sottratte all'azione di inefficacia di cui all'art. 44 l.fall. in virtù del combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 46, comma 1, n. 5, l.fall., riguardando l'esonero dalla disciplina del fallimento tutte le possibili finalità dell'assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale ma anche quella di risparmio. (Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 23/02/2007).

Cass. civ. n. 2256/2015

Qualora la compagnia assicuratrice abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla vita stipulato dallo stesso "in bonis", il pagamento così effettuato non assume funzione previdenziale e non rientra, pertanto, tra i crediti impignorabili ex art. 1923, primo comma, cod. civ., non compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 46, primo comma, n. 5, legge fall., ma soggiace alla sanzione di inefficacia di cui all'art. 44, secondo comma, legge fall.

Cass. civ. n. 8271/2008

In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore — al pari di quanto previsto per le «somme dovute» di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. — può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era in bonis non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, primo comma, n. 5 legge fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento.

Cass. civ. n. 6548/1988

Le somme versate da una compagnia di assicurazione in forza di polizza sulla vita, al pari dei beni che siano stati con esse comprati, non si sottraggono all'acquisizione all'attivo, in caso di successivo fallimento dell'accipiens, tenuto conto che l'art. 1923 c.c. si limita a disporre l'impignorabilità delle «somme dovute» dall'assicuratore, non anche, quindi, delle «somme riscosse», e che la norma medesima, pertanto, indipendentemente dalla sua invocabilità in sede fallimentare (sotto il profilo della inclusione o meno delle «somme dovute» dall'assicuratore fra i beni non compresi nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 46 n. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), non può comunque giustificare una separazione di quanto già percepito e confuso nel patrimonio dell'assicurato o del beneficiario, con il conseguenziale esaurimento della funzione previdenziale del contratto assicurativo. Tale principio non trova deroga ove l'accipiens poi dichiarato fallito, sia minore ed erede della persona in relazione alla cui vita è stata stipulata la polizza, posto che, anche in questa ipotesi, l'indennizzo assicurativo viene riscosso iure proprio, non in forza di successione, e che, inoltre, le questioni in ordine alla assoggettabilità del minore a fallimento rilevano al diverso fine di un'eventuale opposizione avverso la relativa dichiarazione, ma non autorizzano di per sé l'esclusione di determinati beni dall'attivo.