14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1987 del 5 giugno 1969
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in Massimario
Testo massima n. 1
La collazione non annulla ex tunc la donazione, sicché il donatario non deve restituire quanto medio tempore abbia goduto del bene donato; ma soltanto conferire il bene o il suo valore alla massa dividenda nello stato in cui si trova al tempo dell’aperta successione. Pertanto, la donazione della sola perceptio fructum — indipendentemente dalla donazione della cosa principale — non è soggetta a collazione limitatamente ai frutti del bene, fino all’apertura della successione.
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