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Art. 641 — Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia

Art. 641 — Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia

Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva [ 633, 1353 c.c. ], finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all’eredità un amministratore [ 642, 693 c.c. ].

Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti [ 643 c.c. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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