10 Gen Art. 641 — Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia
Posted at 20:32h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo III – Delle successioni testamentarie > Capo V – Dell’istituzione di erede e dei legati > Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva [ 633, 1353 c.c. ], finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all’eredità un amministratore [ 642, 693 c.c. ].
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti [ 643 c.c. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]