10 Gen Art. 642 — Persone a cui spetta l’amministrazione
L’amministrazione [ 641 c.c. ] spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione [ 688 c.c. ], ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento [ 674 ss. c.c. ].
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo [ 565 c.c. ].
In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti [ 643 c.c., 22 c.p.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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