Avvocato.it

Art. 642 — Persone a cui spetta l’amministrazione

Art. 642 — Persone a cui spetta l’amministrazione

L’amministrazione [ 641 c.c. ]  spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione [ 688 c.c. ], ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento [ 674 ss. c.c. ].

Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo [ 565 c.c. ].

In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti [ 643 c.c., 22 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze