10 Gen Art. 625 — Erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione
Posted at 20:26h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo III – Delle successioni testamentarie > Capo V – Dell’istituzione di erede e dei legati > Sezione I – Disposizioni generali
Se la persona dell’erede o del legatario è stata erroneamente indicata [ 1433 ], la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare [ 625 c.c. ].
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi [ 632 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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