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Art. 516 — Termine per l’esercizio del diritto alla separazione

Art. 516 — Termine per l’esercizio del diritto alla separazione

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione [ 456, 518, 729, 729 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3546/2004

Il termine per richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede, a norma dell’art. 516 c.c., è un termine di decadenza — e come tale di natura perentoria — della durata di tre mesi, che inizia a decorrere dal momento dell’apertura della successione, e non dal momento della conoscenza della morte del de cuius nè tanto meno dal momento dell’iscrizione del credito o del legato al competente ufficio delle ipoteche (adempimento necessario, ai sensi dell’art. 518 c.c., per esercitare il diritto alla separazione riguardo agli immobili e agli altri beni suscettibili di iscrizione ipotecaria).

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