10 Gen Art. 466 — Riabilitazione dell’indegno
Posted at 20:45h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni > Capo III – Dell’indegnità
Chi è incorso nell’indegnità [ 463 c.c. ] è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico [ 2699 c.c. ] o con testamento [ 587 c.c. ].
Tuttavia l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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