10 Gen Art. 2405 — Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee
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in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo V – Delle società > Capo V – Società per azioni > Sezione VI bis – Dell’amministrazione e del controllo
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione [ 2380 bis, 2388 ], alle assemblee [ 2370 ] e alle riunioni del comitato esecutivo [ 2381 ].
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d’amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio [ 2404 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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