Art. 2405 – Codice civile – Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione [2380 bis, 2388], alle assemblee [2370] e alle riunioni del comitato esecutivo [2381].
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio [2404].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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