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Art. 2388 — Validità delle deliberazioni del consiglio

Art. 2388 — Validità delle deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione [ 2380 bis, 2381, 2405 ] è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto [ 2421, n. 4 ].

Il voto non può essere dato per rappresentanza [ 2372 ].

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l’articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10188/2011

Le deliberazioni assunte dall’organo di amministrazione di un’associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell’associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall’art. 2388 c.c. costituisce un principio generale dell’ordinamento.

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Cass. civ. n. 15786/2000

Poiché il singolo socio è legittimato ad impugnare le delibere del consiglio d’amministrazione lesive dei suoi diritti e poiché all’impugnazione delle delibere del consiglio d’amministrazione è applicabile, in via analogica, la disciplina relativa all’impugnazione delle delibere assembleari, la disposizione dell’articolo 2377, terzo comma c.c. che opera tanto per l’annullamento che per la dichiarazione di nullità delle delibere è applicabile anche alle deliberazioni del consiglio d’amministrazione impugnate dal singolo socio, con la conseguenza che l’annullamento o la dichiarazione di nullità della delibera del onsiglio d’amministrazione ha effetto rispetto a tutti i soci.

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Cass. civ. n. 12012/1998

La convocazione del Consiglio di amministrazione di una società di capitali deve essere apprezzata nella sua unità di atto a struttura procedimentale con destinatari plurimi, perciò riferita non ai singoli componenti individualmente considerati, ma all’insieme del collegio; ne consegue che quando la convocazione disposta dal presidente del consiglio di amministrazione, pur viziata per inosservanza di una norma statutaria (nella specie, mancato rispetto del termine libero di preavviso prescritto), sia valsa tuttavia ad assicurare la presenza nell’adunanza della maggioranza degli amministratori, si deve ritenere che le deliberazioni adottate dagli amministratori così convocati siano giuridicamente esistenti perché riferibili all’organo collegiale ed espressione della sua volontà, ancorché viziate dalle irregolarità della convocazione per difformità dallo specifico disposto statutario.

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Cass. civ. n. 2850/1996

Le delibere del consiglio di amministrazione di una Spa possono essere impugnate anche dai soci, quando siano direttamente lesive dei loro diritti, in quanto i poteri degli amministratori sono circoscritti al campo della gestione e non possono estendersi al mutamento delle caratteristiche strutturali dell’impresa sociale, né possono riguardare la modifica o la soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci dalla legge o dall’atto costitutivo, alterandosi altrimenti le basi su cui si è costituita la società.

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Cass. civ. n. 6834/1994

Con riguardo all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per sottovalutazione dell’attivo, l’interesse ad agire di un socio (nella specie, di società a responsabilità limitata) può derivare dalla mera possibilità di un danno economico derivante dalla quantificazione del valore patrimonale della sua partecipazione alla società, ancorché il danno non si sia ancora verificato.

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