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Art. 2404 — Riunioni e deliberazioni del collegio

Art. 2404 — Riunioni e deliberazioni del collegio

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni [ 2405 ]. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall’ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall’articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5422/1992

Ai fini della regolarità della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale di una società (art. 2404, terzo comma, c.c.) non è richiesta una duplice vidimazione, iniziale e finale, e pertanto la regolarità stessa non è esclusa da trascrizioni nel detto libro, di seguito alla vidimazione in esso contenuta, di processi verbali di riunioni del collegio redatti originariamente su fogli separati.

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