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Art. 2176 — Reintegrazione del bestiame conferito

Art. 2176 — Reintegrazione del bestiame conferito

Nella soccida [ 2170 ] stipulata per un tempo non inferiore a tre anni [ 2172 ], qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabileal soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all’inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell’età.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto [ 453, 1373, 1453, 2183 ].

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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