10 Gen Art. 2177 — Trasferimento dei diritti sul bestiame
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida [ 2170 ] viene trasferito ad altri [ 2160 ], il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante [ 2559 ], derivanti dalla soccida, passano all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso [ 2160 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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