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Art. 2172 — Durata del contratto

Art. 2172 — Durata del contratto

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida [ 2170 ] ha la durata di tre anni [ 1596, 2144, 2176, 2181 ].

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [ dalle norme corporative ], dalla convenzione o dagli usi [ 2664 ].

Se non è data disdetta [ 1373 ], il contratto s’intende rinnovato di anno in anno [ 1596, 2144 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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