10 Gen Art. 2172 — Durata del contratto
Posted at 20:42h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo II – Dell’impresa agricola > Sezione IV – Della soccida
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida [ 2170 ] ha la durata di tre anni [ 1596, 2144, 2176, 2181 ].
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato [ dalle norme corporative ], dalla convenzione o dagli usi [ 2664 ].
Se non è data disdetta [ 1373 ], il contratto s’intende rinnovato di anno in anno [ 1596, 2144 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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