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Art. 2123 — Forme di previdenza

Art. 2123 — Forme di previdenza

Salvo patto contrario, l’imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi [ 1751 ].

Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto [ 2117 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 826/1993

Il trattamento di quiescenza dovuto ai pensionati dei Consorzi di bonifica non è attribuito dalla legge sull’assicurazione obbligatoria né è posto a carico di alcuna delle gestioni in questa ricomprese, ma ha un fondamento contrattuale, così da costituire la conseguenza di un atto di previdenza volontario avente la natura facoltativa prevista dall’art. 2123 c.c. e lo scopo di incrementare l’importo della pensione derivante dall’assicurazione obbligatoria. Ne consegue che il detto trattamento non soggiace al disposto dell’art. 19, L. 21 dicembre 1978, n. 843 – come successivamente modificato e integrato – sul divieto di cumulo di erogazioni imputabile ad aumenti di contingenza, posto per esigenze di contenimento della spesa pubblica ed operante con riguardo alle sole prestazioni corrisposte da gestioni obbligatorie di previdenza.

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Cass. civ. n. 12193/1990

Il rapporto associativo che lega gli iscritti a fondi di previdenza costituiti ai sensi dell’art. 2123, secondo comma, c.c., essendo accessorio al rapporto di lavoro, non può sopravvivere all’estinzione di quest’ultimo, accompagnata, secondo i casi, dall’erogazione del trattamento pensionistico o dalla restituzione dei contributi accreditati sui conti individuali: le quali evenienze esauriscono senza residui i diritti degli iscritti e determinano, quindi, la cessazione dell’iscrizione, rispettivamente, per avvenuta realizzazione o, all’opposto, per la non realizzabilità della relativa causa o scopo (conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale). Ne consegue che gli eventi suddetti, una volta verificatisi, comportando la cessazione della qualità di associato in capo al soggetto che ne è investito, ne escludono altresì la legittimazione ad impugnare le deliberazioni degli organi sociali, ivi compresa quella di scioglimento del fondo, non rilevando in contrario l’affermazione, in sede di atto introduttivo del giudizio di impugnazione eventualmente proposto, della persistente titolarità di quella qualità, allorché la stessa sia contraddetta dalla contestuale deduzione di fatti estintivi come quelli indicati.

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