Art. 2111 – Codice civile – Servizio militare
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, [salvo diverse disposizioni delle norme corporative].
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente [2119].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 5050/2007
In tema di adempimento di obblighi di leva, ai sensi dell'art. 52 Cost., il servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino e l'art 2111 cod. civ. esclude la risoluzione del rapporto di lavoro per il detto servizio, durante il quale, ex art. 1, primo comma, d.lgs. C.p.S. n. 303 del 1946, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Da tali norme risulta che è illegittimo il licenziamento intimato per quel motivo, ma non risulta che prima dell'inizio del servizio ciascuna delle parti non possa decidere la cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente inizio della decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore. (Rigetta, Trib. Napoli, 22 Gennaio 2003).
Cass. civ. n. 9974/2000
La sospensione del rapporto di lavoro in periodo di servizio di leva, con conseguente dispensa del lavoratore dal dovere, contrattualmente stabilito, di comunicare le variazioni del proprio indirizzo, presuppone la previa comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro dell'inizio del servizio militare, in mancanza della quale ritualmente il datore di lavoro comunica il licenziamento intimato al lavoratore in periodo di servizio di leva indirizzando l'atto all'originario domicilio da quest'ultimo indicato, e dalla data di tale comunicazione — che, in quanto ricettizia, si perfeziona in ragione della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. — decorre il termine di sessanta giorni per impugnare il licenziamento. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto tardiva l'impugnazione del licenziamento intimato dal datore di lavoro subito dopo l'inizio del periodo di servizio di leva per assenza ingiustificata dal lavoro con comunicazione all'originario domicilio del lavoratore, dove era risultato sconosciuto).