10 Gen Art. 2111 — Servizio militare
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, [ salvo diverse disposizioni delle norme corporative ].
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’articolo precedente [ 2119 ].
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9974/2000
La sospensione del rapporto di lavoro in periodo di servizio di leva, con conseguente dispensa del lavoratore dal dovere, contrattualmente stabilito, di comunicare le variazioni del proprio indirizzo, presuppone la previa comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro dell’inizio del servizio militare, in mancanza della quale ritualmente il datore di lavoro comunica il licenziamento intimato al lavoratore in periodo di servizio di leva indirizzando l’atto all’originario domicilio da quest’ultimo indicato, e dalla data di tale comunicazione — che, in quanto ricettizia, si perfeziona in ragione della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. — decorre il termine di sessanta giorni per impugnare il licenziamento. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto tardiva l’impugnazione del licenziamento intimato dal datore di lavoro subito dopo l’inizio del periodo di servizio di leva per assenza ingiustificata dal lavoro con comunicazione all’originario domicilio del lavoratore, dove era risultato sconosciuto).
[adrotate group=”7″]