10 Gen Art. 2115 — Contribuzioni
Salvo diverse disposizioni della legge [ o delle norme corporative ], l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza [ 2753, 2754 ].
L’imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali [ 2116 ].
È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza [ 1418, 1419 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 27644/2013
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la rendita erogata dall’I.N.A.I.L., ex art. 13 del d.l.vo 23 febbraio 2000, n. 38, va considerata di natura previdenziale e non risarcitoria, per la sua natura e per le finalità di interesse pubblico ad essa sottese, e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ai sensi dell’art. 2115, terzo comma, del codice civile. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità, per il lavoratore, di rinunciare all’indennizzo I.N.A.I.L. per danno biologico, in ipotesi di infortunio “in itinere”, pur in presenza di un terzo responsabile).
Cass. civ. n. 7987/2012
Le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l’obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente; viceversa, le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch’esse “dipendenti dal rapporto di lavoro”, non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l’obbligazione primaria rimasta inadempiuta, e quindi non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 ed ex art. 6 del d.l.vo 2 settembre 1997 n. 314. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha incluso dal computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento danno da mancata corresponsione di maggiorazione per lavoro notturno).
Cass. civ. n. 6448/2009
In tema di contributi previdenziali, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell’art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in via esclusiva per l’adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest’ultimo e ciò anche nell’ipotesi in cui l’inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile allo stesso datore di lavoro.
Cass. civ. n. 3782/2009
La norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore (art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218) è di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso (ricorrente nella specie) del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili.
Cass. civ. n. 26078/2007
In ragione dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, l’obbligazione contributiva non è esclusa dall’inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, applicando l’enunciato principio alla contribuzione dovuta sulle differenze retributive spettanti ad un dipendente che si era visto illegittimamente revocare un incarico dirigenziale e ridurre conseguentemente la retribuzione).
Cass. civ. n. 15308/2004
Il disposto dell’art. 2115, terzo comma, c.c. — che stabilisce la nullità di qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza — non è applicabile qualora le parti abbiano inteso transigere non già su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere all’Inps i contributi assicurativi, bensì sul danno subito dal lavoratore per l’irregolare versamento dei contributi stessi.
Cass. civ. n. 3675/2004
L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rap-presentative su base nazionale (cosiddetto «minimale contributivo»), secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale dall’art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Costituzione(cosiddetto «minimo retributivo costituzionale»), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre con incidenza sul distinto rapporto di lavoro ai fini della determinazione della giusta retribuzione. L’efficacia dell’autonomia collettiva nei confronti dei lavoratori non aderenti opera anche con riguardo ai contributi dovuti dalle imprese cooperative per il lavoro prestato dai soci, i quali, ai fini della tutela previdenziale, sono equiparati ai lavoratori subordinati.
Cass. civ. n. 6024/2000
In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell’as-sicurazione obbligatoria, la prescrizione dell’art. 1 D.L. 9 ottobre 1989, u. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 deve essere interpretata nel senso che essa, con portata innovativa, ha aggiunto al previgente principio secondo cui l’imponibile si determina sul «dovuto» e non su quanto «di fatto erogato», il nuovo ed ulteriore criterio del «minimale» contributivo. Ne consegue che, secondo la suddetta normativa, gli accordi collettivi, diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali) ovvero gli accordi individuali hanno rilevanza ai fini contributivi soltanto quando determinino una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo, in caso contrario restano irrilevanti e la contribuzione va parametrata al minimale suddetto.
Cass. civ. n. 5002/1999
In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi della as-sicurazione obbligatoria, la prescrizione dell’art. 1 D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 (le cui disposizioni sono “confermate” espressamente dall’art. 6, comma ottavo del D.L.vo n. 314 del 1997) — che stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi ed individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo — va interpretata in armonia con quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 153 del 1969, anche secondo il nuovo testo dettato dall’art. 6 del D.L.vo n. 314 del 1997, e non deroga al principio secondo cui la base imponibile dei contributi previdenziali non può riguardare somme maggiori da quelle che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore, in base a legge (compreso l’art. 36 Cost.) o disposizioni di contratti collettivi o individuali, senza peraltro che spieghi efficacia riduttiva della base imponibile l’eventuale corresponsione di fatto di somme minori di quelle effettivamente dovute, anche in presenza di accettazione o rinuncia del lavoratore.
Cass. civ. n. 1432/1998
Le prestazioni previdenziali e pensionistiche di fonte negoziale non hanno carattere di indisponibilità ed irrinunciabilità, riferendosi l’ultimo comma dell’art. 2115 c.c. soltanto alle forme di previdenza obbligatoria, e per l’esercizio dei relativi diritti possono essere previsti termini di decadenza. (Fattispecie relativa al trattamento denominato «anzianità professionale edile» o «a.p.c. straordinaria», erogato dalla cassa edile di mutualità e assistenza e basato su contribuzione dei soli datori di lavoro, e specificamente al termine di decadenza di sei mesi per la relativa domanda, previsto dall’accordo 4 giugno 1987 e decorrente dal riconoscimento della pensione di anzianità, d’inabilità o ai superstiti, ovvero dalla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia).
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