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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7987 del 21 maggio 2012

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7987 del 21 maggio 2012

Testo massima n. 1

Ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore subordinato al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno non è sufficiente, non esistendo nel nostro ordinamento il principio dell’onnicomprensività della retribuzione feriale, l’accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, ma occorre verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, mediante il rinvio alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.

Testo massima n. 2

Le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l’obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente; viceversa, le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch’esse “dipendenti dal rapporto di lavoro”, non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l’obbligazione primaria rimasta inadempiuta, e quindi non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 ed ex art. 6 del d.l.vo 2 settembre 1997 n. 314. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha incluso dal computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento danno da mancata corresponsione di maggiorazione per lavoro notturno ].

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