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Art. 2069 — Efficacia

Art. 2069 — Efficacia

Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria d’imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa [ 2082 ], a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia [ 2071 ].

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti [ 2075, 2113 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12098/2010

Il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche “in pejus” senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello. (Nella specie, riguardante le indennità di mensa e di trasporto, della cui spettanza e determinazione il contratto nazionale aveva investito la contrattazione regionale, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva finito per disconoscere l’autonomia del contratto territoriale, il quale aveva escluso ogni diritto in ordine all’indennità di mensa e aveva limitato il diritto all’indennità di trasporto ai soli trasferimenti con distanza superiore ai dieci chilometri).

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Cass. civ. n. 13544/2008

Anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale; aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell’ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell’esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività (nella specie, relativa a contratto collettivo regionale per i dipendenti dell’Ente Foreste della Sardegna, integrativo del contratto collettivo nazionale di settore, la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano fatto applicazione, in quanto espressamente richiamato dalla normativa regionale, del contratto collettivo integrativo vigente nel territorio della Sardegna ancorché meno favorevole per i lavoratori).

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Cass. civ. n. 8668/1996

L’ambito territoriale di efficacia del contratto collettivo di lavoro non è necessariamente e neppure presuntivamente limitato al territorio nazionale, ma va accertato in base ad un’interpretazione delle singole clausole contrattuali, diretta a stabilire quali siano neutre rispetto al luogo della prestazione. (Fattispecie relativa a lavoratore dipendente delle Ferrovie dello Stato, che aveva lavorato all’estero nell’ambito di un programma di collaborazione con i paesi in via di sviluppo: la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, anche a seguito dell’entrata in vigore del contratto collettivo 23 giugno 1988 e alla conseguente applicabilità dell’art. 2103 c.c. — ed omettendo la necessaria interpretazione del contratto — aveva escluso che lo svolgimento all’estero di mansioni di una superiore categoria contrattuale potesse attribuire il diritto al relativo inquadramento, senza neanche prendere in esame l’impegno della da¬trice di lavoro di volere «riconoscere… le effettive mansioni svolte» in simili circostanze).

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