14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13544 del 26 maggio 2008
Testo massima n. 1
Anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale [ nazionale, regionale, provinciale; aziendale ] deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia [ che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore ] né in base al criterio temporale [ che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell’ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello ], ma secondo il principio di autonomia [ e, reciprocamente, di competenza ], alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali [ nell’esercizio, appunto, della loro autonomia ] pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività [ nella specie, relativa a contratto collettivo regionale per i dipendenti dell’Ente Foreste della Sardegna, integrativo del contratto collettivo nazionale di settore, la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano fatto applicazione, in quanto espressamente richiamato dalla normativa regionale, del contratto collettivo integrativo vigente nel territorio della Sardegna ancorché meno favorevole per i lavoratori ].
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