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Art. 2046 — Imputabilità del fatto dannoso

Art. 2046 — Imputabilità del fatto dannoso

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa [ 2047; 87 c.p. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16661/2017

In caso di azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale proposta allegando l’imputabilità dell’evento lesivo alla condotta dell’autore dell’illecito, qualificata da dolo o colpa, grava sul danneggiante l’onere di allegare e provare l’esistenza, al momento del fatto illecito, dello stato di incapacità di intendere e di volere previsto dall’art. 2046 c.c., in quanto la imputabilità non integra un elemento costituivo della fattispecie di responsabilità aquiliana ma si pone come condizione soggettiva esimente della stessa.

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Cass. civ. n. 4332/1994

Quando un soggetto incapace di intendere e di volere, per minore età o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, l’indagine deve essere limitata all’esistenza della causa concorrente alla produzione dell’evento dannoso, prescindendo dall’imputabilità del fatto all’incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo, ed il risarcimento al danneggiato incapace è dovuto dal terzo danneggiante solo nella misura in cui l’evento possa farsi risalire a colpa di lui, con l’esclusione della parte di danno ascrivibile al comportamento dello stesso danneggiato.

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Cass. civ. n. 5024/1993

L’art. 2046 c.c. esclude la responsabilità civile del soggetto che ha contribuito a causare il fatto dannoso in condizione di incapacità di intendere e di volere (e, perci), senza colpa) ma non priva di rilevanza giuridica il contributo causale della condotta del predetto soggetto nella produzione dell’evento con la conseguenza che se, trattandosi di incidente stradale, il fatto è imputabile ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, la prova della incapacità di intendere e di volere di uno dei due conducenti esclude solo la responsabilità di questo ma non anche la comparazione della valenza causale delle rispettive condotte di entrambi i conducenti, comportando la proporzionale riduzione del risarcimento, in ragione dell’entità percentuale del contributo causale del comportamento, del conducente incapace, (art. 1226 c.c.), dovuto dall’altro conducente che risponde solo nei limiti dell’incidenza causale della sua condotta, sia nel caso in cui la colpa di questo sia stata in concreto accertata, sia in quello in cui la colpa debba essere, invece, presunta perché è mancata la prova liberatoria richiesta dall’art. 2054 c.c.

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Cass. civ. n. 11163/1990

In tema di imputabilità del fatto dannoso opera un sistema autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore in tema di imputabilità del reato. In campo penale, infatti, è la legge stessa che fissa le cause che escludono l’imputabilità, mentre, in campo civile, a norma dell’art. 2046 c.c., compete sempre al giudice accertare se, in base al vizio di mente, all’età immatura o altra causa, esuli in concreto la capacità di intendere e di volere. Tale accertamento, se correttamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

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