Art. 1989 – Codice civile – Promessa al pubblico

Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica [1334, 1336].

Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 30840/2017

Le attività promozionali svolte con modalità diverse da quelle previste dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 430 del 2001 - le quali configurano una promessa al pubblico - in particolare ove basate su di una clausola accessoria al contratto, non possono essere considerate "operazioni a premio" ed esulano, pertanto, dall'ambito applicativo del relativo regime tributario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva reputato l'offerta di un premio, condizionata al raggiungimento di un quantitativo di beni venduti, rivolta della società contribuente ai rivenditori ed agenti appartenenti alla propria rete commerciale, una promessa del "premio" quale negozio unilaterale integrante clausola accessoria al contratto e non promessa al pubblico).

Cass. civ. n. 24685/2009

Il concorso a sorte indetto da una società di distribuzione commerciale costituisce un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c., di contenuto aleatorio, soggetta alla disciplina dell'errore viziante di cui agli am. 1427 ess. c.c.; ne consegue che tale offerta è annullabile ove risulti che gli strumenti utilizzati per ló svolgimento del concorso siano affetti da errore, riconoscibile da parte del concorrente, tale da elidere in tutto o in parte l'alea posta a base del concorso stesso. (Nella specie, si trattava di un concorso a premi connesso alla vendita di un certo tipo di prodotto e consistente nella consegna di schede contenenti venti caselle, sotto alcune delle quali rimanevano celate le immagini dei premi, di modo che chi avesse scoperto quattro immagini uguali cancellando solo quattro caselle avrebbe vinto il premio. La S.C. ha ritenuto che la riconoscibilità delle caselle vincenti, dovuta ad un difetto di stampa delle schede, facesse venire meno l'alea insita nel contratto).

Cass. civ. n. 2052/1969

Costituisce promessa al pubblico un concorso pubblicitario a premi, il cui regolamento prevede la realizzazione di un numero determinato di desideri espressi dai partecipanti, secondo una scelta operata da una giuria nominata dal soggetto che ha bandito il concorso.

Cass. civ. n. 449/1969

La promessa al pubblico è un negozio unilaterale che vincola il promittente non per effetto dell'incontro della sua volontà con quella di altro soggetto che abbia manifestato di accettare la promessa, bensì per effetto della sua unilaterale determinazione. L'obbligo perciò sorge non appena la promessa è resa pubblica; di guisa che questa non può essere revocata se non per giusta causa ed a condizione che la revoca sia resa pubblica con le stesse forme usate per la promessa.