10 Gen Art. 1334 — Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 20784/2006
L’atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono, ai sensi dell’art.1334 c.c., nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza, si reputa conosciuto quando, avuto riguardo alle previste modalità della sua comunicazione, consegna o spedizione, da accertarsi caso per caso dal giudice di merito, possa ritenersi che il destinatario medesimo ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere cognizione usando la normale diligenza, ricadendo su di lui, in presenza di tali condizione, l’onere di dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Cass. civ. n. 18911/2006
Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell’art. 1334 c.c. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l’intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l’esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato. Pertanto qualora l’assenza dal lavoro per malattia si sia protratta per un tempo superiore al periodo di comporto, il legittimo recesso del datore di lavoro, non tempestivamente impugnato, non può essere inficiato dalla successiva affermazione in giudizio (nella specie: dopo quattro anni) della natura lavorativa dell’infortunio, qualora il datore di lavoro non sia stato chiamato nel giudizio promosso a tal fine nei confronti dell’Inail, non potendo la sentenza emessa in detto giudizio esser fatta valere nei confronti di chi a quel giudizio non abbia partecipato.
Cass. civ. n. 15678/2006
Alla stregua dell’art. 1334 c.c. — secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati — la dichiarazione di volontà, espressa con l’atto unilaterale di recesso, si perfezionata con la sola emissione e a tale momento occorre risalire per valutare la capacità e volontà del dichiarante. Conseguentemente, il cessionario dell’azienda subentra in tutti i rapporti dell’azienda ceduta nello stato in cui si trovano, ivi compreso il rapporto caratterizzato da un licenziamento intimato dal cedente, con onere, per il lavoratore, di impugnare il recesso nei sessanta giorni per evitare di incorrere nella decadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966.
Cass. civ. n. 15617/2005
Qualora l’ingiunzione fiscale venga notificata invalidamente e la notificazione venga dichiarata invalida, il venir meno della sua idoneità a svolgere la funzione sua propria di precetto in funzione dell’esecuzione minacciata per il caso di mancata opposizione, non esclude che — in dipendenza della sua idoneità a svolgere, sul piano dei requisiti di contenuto e di forma, la funzione di atto di intimazione di pagamento — la circostanza che essa sia comunque pervenuta, nel quadro del procedimento notificatorio del quale si sia accertata l’invalidità, in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, possa essere considerata idonea a determinare l’applicazione delle norme degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, dunque, ad attribuirle l’efficacia di idoneo atto interruttivo della prescrizione, in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l’art. 1335 c.c. esige per l’inoperatività della presunzione di conoscenza.
Cass. civ. n. 9485/2003
In tema di validità ed efficacia dell’atto amministrativo, non trova applicazione il disposto dell’art. 1334 c.c. a tenore del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, valendo, di regola, il principio opposto, secondo cui l’effetto innovativo dell’esercizio unilaterale del potere produce effetto senza bisogno di comunicazione al destinatario. Ne consegue che nel giudizio volto all’accertamento dell’inesistenza di un’obbligazione contributiva previdenziale non ha rilevanza la mancata conoscenza, da parte del destinatario della pretesa, del decreto ministeriale che abbia incrementato la misura della contribuzione. (Nella specie, nell’enunziare il principio surriferito, la S.C. ha precisato che non veniva in considerazione una fattispecie di illecito amministrativo, in ordine al quale la mancata conoscenza del precetto avrebbe potuto rilevare, ai sensi dell’art. 3 della legge 689 del 1991, anche in relazione all’art. 5 c.p.).
Cass. civ. n. 15376/2000
L’invio al cliente, da parte del professionista, della parcella per le prestazioni svolte produce effetto, ai sensi dell’art. 1334 c.c. allorché perviene al destinatario il quale, a meno che non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla. Pertanto spetta al giudice di merito accertare se il pagamento della somma richiesta con la prima parcella non sia liberatorio perché effettuato dopo l’arrivo di una seconda parcella, implicante la revoca di quella proposta per prima.
Cass. civ. n. 9943/1993
Quando le parti di un contratto (nella specie, apertura di credito regolata in conto corrente) convengono che una comunicazione debba avvenire mediante raccomandata, perché la comunicazione, che è atto unilaterale recettizio al quale, in difetto di diversa pattuizione, si applica la disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 c.c., produca effetti non è sufficiente che la raccomandata sia spedita, occorrendo invece che essa pervenga a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.) oppure che essa possa presumersi da questo conosciuta (art. 1335 c.c.).
Cass. civ. n. 5144/1981
La promessa unilaterale di vendita immobiliare deve rivestire la forma scritta (a pena di nullità) ai sensi dell’art. 1351 c.c., che la prevede per il contratto preliminare e trova applicazione analogica per la promessa.
Cass. civ. n. 3419/1981
Ai sensi dell’art. 1334 c.c., gli atti unilaterali (recettizi) producono effetto dal momento in cui pervengono, in qualsiasi modo, a conoscenza delle persone cui sono destinati, salva, peraltro, la prova, il cui onere grava sul dichiarante, dell’eventuale illiceità del modo in cui uno di tali atti è pervenuto a conoscenza del destinatario.
Cass. civ. n. 86/1972
Ai sensi dell’art. 1334 c.c., gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono in qualsiasi modo a conoscenza della persona alla quale sono destinati. La notificazione dell’atto non è, quindi, elemento necessario ai fini dell’efficacia della dichiarazione recettizia. (Nella specie sono state riconosciute valide procure a vendere non notificate né comunicate ai destinatari, ma delle quali costoro erano venuti a conoscenza mediante la loro esibizione in giudizio).
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