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Art. 1990 — Revoca della promessa

Art. 1990 — Revoca della promessa

La promessa [ 1989 ] può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente [ 1336 2, 1396 ].

In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l’azione è già stata compiuta.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2995/1994

La colpa grave prevista dall’art. 1990, primo comma, c.c., che esclude — salvo patto contrario — la responsabilità dell’assicuratore, non deve essere commisurata (come, invece, nella previsione di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c.) ad un particolare onere di diligenza, in relazione alla natura dell’attività svolta dall’assicurato.

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