10 Gen Art. 1953 — Rilievo del fideiussore
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:
- 1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
- 2) quando il debitore è divenuto insolvente;
- 3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
- 4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
- 5) quando sono decorsi cinque anni, e l’obbligazione principale [ 1939 ] non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2747/2008
In caso di fideiussione rilasciata da più fideiussori, qualora in un medesimo procedimento uno di essi proponga domanda di regresso nei confronti dell’altro per la ripetizione dei versamenti già effettuati dal primo per conto del debitore principale e il secondo fideiussore chieda al debitore principale, anche ai sensi dell’art. 1953 c.c., di essere garantito in relazione alle somme richiestegli, il rapporto tra il secondo fideiussore e il debitore principale, pur dipendendo da quello esistente tra i due fideiussori, è autonomo e non si configura un litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro scindibili, con conseguente possibilità di una loro separazione.
Cass. civ. n. 6808/2002
L’azione di rilievo c.d. per liberazione e l’azione di rilievo c.d. per cauzione di cui all’art. 1953 c.c. spettano esclusivamente al fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore. Pertanto, in presenza sia di contratto di fideiussione che di (successiva) fideiussione al fideiussore (o fideiussione alla fideiussione o fideiussione di regresso), poiché quest’ultima costituisce una seconda ed autonoma fideiussione con un diverso creditore, le azioni di rilievo possono essere esercitate, nell’ambito del contratto di fideiussione, dal «primo» fideiussore (solamente) nei confronti del debitore, e, nell’ambito della fideiussione al fideiussore, dal «secondo» fideiussore (solamente) nei confronti del debitore; ne consegue che il «primo» fideiussore non può esercitare tali azioni nei confronti del «secondo» fideiussore (il fideiussore al fideiussore), difettando, in caso contrario, di legittimazione al giudizio.
Cass. civ. n. 3168/1996
Una volta non impugnata la sentenza d’appello nella parte in cui la domanda di regresso del garante — proposta in via riconvenzionale e condizionatamente al rigetto della domanda del debitore principale di accertamento, nei confronti anche del creditore, del regolare adempimento delle sue obbligazioni — sia stata rigettata, nonostante il rigetto della domanda principale, per non essere ancora intervenuto, all’epoca della pronuncia, il pagamento a favore del soggetto garantito e per la non ricorrenza di una delle ipotesi, previste dall’art. 1953, di anticipato rilievo del fideiussore, la domanda di rivalsa che nel successivo giudizio di rinvio il garante — che nel frattempo abbia versato le somme garantite, in presenza di una clausola di pagamento «a semplice richiesta e senza eccezioni» — proponga contro lo stesso debitore principale in forma non condizionata, è inammissibile, in considerazione della definitiva e irrevocabile chiusura del rapporto processuale relativo alla domanda riconvenzionale, degli elementi di novità inerenti alla riproposizione della stessa in forma non condizionata e a seguito di un pagamento eseguito a semplice richiesta, e della disciplina processuale del giudizio di rinvio processo ad istruzione sostanzialmente «chiusa», in cui è preclusa la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che nelle ipotesi in cui sono eccezionalmente consentite nuove conclusioni — senza pregiudizio della facoltà del garante di proporla in un successivo giudizio. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio, anche nella parte in cui aveva accertato l’adempimento delle obbligazioni del debitore principale nei confronti del creditore, ha menzionato la possibile rilevanza, in un eventuale futuro giudizio, dei principi dalla stessa Corte enunciati, nella sua precedente pronuncia nella medesima causa, in tema di contratti di garanzia a semplice richiesta).
Cass. civ. n. 3538/1984
L’art. 1953 c.c., il quale consente al fideiussore, prima di aver pagato, ed a tutela delle proprie ragioni di regresso suscettibili di essere pregiudicate dallo stato d’insolvenza del debitore principale, di agire contro quest’ultimo, affinché lo liberi dall’impegno fideiussorio, mediante pagamento diretto del creditore od ottenendo rinuncia del creditore alla fideiussione (cosiddetto rilievo per liberazione), ovvero affinché presti garanzia idonea ad assicurare le suddette ragioni (cosiddetto rilievo per cauzione), non trova applicazione nel caso di assoggettamento di detto debitore principale a procedura di concordato preventivo, atteso che, in tale ipotesi, il medesimo debitore principale non può soddisfare integralmente il creditore, né può offrire al fideiussore (titolare di un credito sottoposto a condizione) garanzie maggiori di quelle offerte agli altri creditori concorsuali, in ossequio al principio della par condicio, né comunque può ottenere la rinuncia del creditore alla fideiussione, dato che esso, per effetto della riduzione del proprio diritto verso il debitore principale alla percentuale concordata, perderebbe con detta rinuncia l’unico strumento utile per l’integrale soddisfacimento.
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