14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6808 del 13 maggio 2002
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. non è necessaria la sussistenza della mala fede o della colpa grave, ma è sufficiente l’aver agito senza la normale prudenza, che si ha anche quando si esegue un provvedimento cautelare nei confronti di soggetto sfornito di legittimazione passiva.
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Testo massima n. 1
L’azione di rilievo c.d. per liberazione e l’azione di rilievo c.d. per cauzione di cui all’art. 1953 c.c. spettano esclusivamente al fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore. Pertanto, in presenza sia di contratto di fideiussione che di [ successiva ] fideiussione al fideiussore [ o fideiussione alla fideiussione o fideiussione di regresso ], poiché quest’ultima costituisce una seconda ed autonoma fideiussione con un diverso creditore, le azioni di rilievo possono essere esercitate, nell’ambito del contratto di fideiussione, dal «primo» fideiussore [ solamente ] nei confronti del debitore, e, nell’ambito della fideiussione al fideiussore, dal «secondo» fideiussore [ solamente ] nei confronti del debitore; ne consegue che il «primo» fideiussore non può esercitare tali azioni nei confronti del «secondo» fideiussore [ il fideiussore al fideiussore ], difettando, in caso contrario, di legittimazione al giudizio.
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