Art. 1939 – Codice civile – Validità della fideiussione

La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 9071/2023

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

Cass. civ. n. 371/2018

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

Cass. civ. n. 20397/2017

Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento; tuttavia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993.

Cass. civ. n. 4446/2008

In tema di fideiussione, la cosiddetta clausola solve et repete inserita nel contratto con formule del tipo «senza riserva alcuna» ovvero «dietro semplice richiesta» ove prevedente l'esclusione per il garante di poter opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, è pienamente valida e non è priva di efficacia ai sensi dell'art. 1462 c.c. in quanto costituisce manifestazione di autonomia contrattuale, non altera i connotati tipici della fideiussione e non comprende il divieto di sollevare eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia.

Cass. civ. n. 5997/2006

Nelle garanzie autonome, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, non escludono l'operatività del principio della buona fede, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata, in virtù del quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento, qualora esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario. Tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà, ma un dovere del garante, il quale è legato al debitore principale da un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che l'accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale.

Cass. civ. n. 5720/2004

Non è nullo il contratto di fideiussione "omnibus" che contenga una clausola di reviviscenza dell'obbligazione fideiussoria in caso di invalidità o di revoca dei pagamenti effettuati dal debitore garantito. (Principio espresso in fattispecie di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente eseguite in favore della banca dal debitore principale).

Cass. civ. n. 10808/1998

Qualora sia stata prestata una fideiussione a garanzia di una apertura di credito bancaria in conto corrente ed il debitore principale non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviategli dalla banca sia decaduto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratto conto sono vincolanti anche per il fideiussore che non può pertanto contestare l'ammontare del credito della banca.

Cass. civ. n. 7960/1996

Lo sconto di tratte non accettate (che, pur non riconducibile allo sconto in senso proprio, è largamente in uso nella pratica) non comporta il trasferimento alla banca scontatrice dei diritti sottostanti ai titoli scontati, né, in particolare, dell'eventuale credito del traente nei confronti del trattario; con la conseguenza che eventuali garanzie fideiussorie rilasciate da terzi in favore della predetta banca possono avere ad oggetto unicamente le obbligazioni assunte dallo scontatario in dipendenza dell'operazione di sconto, non già quelle che il trattario «non accettante» ha nei confronti del traente — scontatario, posto che la banca è del tutto estranea a tale rapporto e non può quindi essere in alcun modo considerata come creditrice del trattario. Pertanto, l'eventuale nullità dell'obbligazione del trattario non può riflettersi sulla validità della garanzia fideiussoria rilasciata in favore della banca scontatrice, non essendo configurabile tra i due rapporti ii vincolo di accessorietà che costituisce il presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 1939 (secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale).

Cass. civ. n. 6897/1993

La pattuizione con la quale le parti, in deroga all'art. 1939 c.c., stabiliscono che la fideiussione conserva efficacia anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale deve essere considerata non apposta, ai sensi dell'art. 1419 c.c., senza travolgere l'intero contratto, nei limiti in cui comporti una eccedenza quantitativa dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella dell'obbligato principale, in contrasto con il carattere accessorio dell'una riguardo all'altra, sempreché l'invalidità dell'obbligazione principale sia stata dedotta avanti al giudice di merito per farne discendere l'anzidetta limitazione della efficacia della copertura fideiussoria.