14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6897 del 22 giugno 1993
Testo massima n. 1
La pattuizione con la quale le parti, in deroga all’art. 1939 c.c., stabiliscono che la fideiussione conserva efficacia anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale deve essere considerata non apposta, ai sensi dell’art. 1419 c.c., senza travolgere l’intero contratto, nei limiti in cui comporti una eccedenza quantitativa dell’obbligazione del fideiussore rispetto a quella dell’obbligato principale, in contrasto con il carattere accessorio dell’una riguardo all’altra, sempreché l’invalidità dell’obbligazione principale sia stata dedotta avanti al giudice di merito per farne discendere l’anzidetta limitazione della efficacia della copertura fideiussoria.
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