Art. 1943 – Codice civile – Obbligazione di prestare fideiussione
Il debitore obbligato a dare un fideiussore [1179] deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.
Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13652/2006
L'obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art. 1936 c.c.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perché si perfezioni, l'accettazione espressa di quest'ultimo (art. 1333 c.c.). Ne consegue che l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso. Inoltre, in relazione al carattere accessorio del contratto di fideiussione rispetto all'obbligazione garantita e alla efficacia di esso anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza, non è necessaria la partecipazione diretta del fideiussore all'accordo con il quale la parte debitrice si obbliga nei confronti del creditore a dare fideiussione, poiché, come il debitore resta estraneo al negozio fideiussorio anche nel caso in cui abbia assunto per contratto l'obbligazione di prestare una fideiussione ai sensi dell'art. 1943 c.c., così anche il fideiussore non deve necessariamente partecipare all'accordo suddetto tra debitore e creditore.
Cass. civ. n. 8064/1992
Il negozio fideiussorio interviene tra il fideiussore ed il creditore, mentre (salvo diverse intese tra le parti) il debitore resta ad esso estraneo anche nel caso in cui il debitore abbia assunto per contratto l'obbligazione di prestare una fideiussione (art. 1943 c.c.). Peraltro, il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non impedisce che nei rapporti fra creditore e debitore l'inadempimento dell'obbligazione da questi assunta di prestare la fideiussione (ovvero, in caso di revoca della fideiussione in corso di rapporto, di sostituire il fideiussore con altra garanzia personale idonea), possa avere rilevanza come causa di sospensione dell'esecuzione dell'obbligazione principale ovvero di risoluzione del contratto cui la fideiussione.
Cass. civ. n. 612/1981
L'obbligazione fideiussoria è un'obbligazione di natura accessoria in quanto presuppone l'obbligazione principale del debitore di cui garantisce l'adempimento; tuttavia, nei rapporti tra il creditore e il debitore principale l'obbligo da questi assunto di fare prestare da altri la fideiussione, può assumere rilevanza negoziale — sia sotto il profilo della solvibilità del garante, che dell'efficacia negoziale del rapporto di assunzione dell'obbligo di garanzia — così importante da giustificare la risoluzione del contratto in cui tale obbligo è previsto, nell'ipotesi di suo inadempimento. (Nella specie, i giudici del merito hanno dichiarato la risoluzione della convenzione conclusa tra l'attore e la società convenuta, in quanto la fideiussione bancaria è stata considerata insufficiente rispetto a quella pattuita).