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Art. 1943 — Obbligazione di prestare fideiussione

Art. 1943 — Obbligazione di prestare fideiussione

Il debitore obbligato a dare un fideiussore [ 1179 ] deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.

Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8064/1992

Il negozio fideiussorio interviene tra il fideiussore ed il creditore, mentre (salvo diverse intese tra le parti) il debitore resta ad esso estraneo anche nel caso in cui il debitore abbia assunto per contratto l’obbligazione di prestare una fideiussione (art. 1943 c.c.). Peraltro, il carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non impedisce che nei rapporti fra creditore e debitore l’inadempimento dell’obbligazione da questi assunta di prestare la fideiussione (ovvero, in caso di revoca della fideiussione in corso di rapporto, di sostituire il fideiussore con altra garanzia personale idonea), possa avere rilevanza come causa di sospensione dell’esecuzione dell’obbligazione principale ovvero di risoluzione del contratto cui la fideiussione.

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Cass. civ. n. 612/1981

L’obbligazione fideiussoria è un’obbligazione di natura accessoria in quanto presuppone l’obbligazione principale del debitore di cui garantisce l’adempimento; tuttavia, nei rapporti tra il creditore e il debitore principale l’obbligo da questi assunto di fare prestare da altri la fideiussione, può assumere rilevanza negoziale — sia sotto il profilo della solvibilità del garante, che dell’efficacia negoziale del rapporto di assunzione dell’obbligo di garanzia — così importante da giustificare la risoluzione del contratto in cui tale obbligo è previsto, nell’ipotesi di suo inadempimento. (Nella specie, i giudici del merito hanno dichiarato la risoluzione della convenzione conclusa tra l’attore e la società convenuta, in quanto la fideiussione bancaria è stata considerata insufficiente rispetto a quella pattuita).

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