14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8064 del 27 giugno 1992
Testo massima n. 1
Il negozio fideiussorio interviene tra il fideiussore ed il creditore, mentre [ salvo diverse intese tra le parti ] il debitore resta ad esso estraneo anche nel caso in cui il debitore abbia assunto per contratto l’obbligazione di prestare una fideiussione [ art. 1943 c.c. ]. Peraltro, il carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non impedisce che nei rapporti fra creditore e debitore l’inadempimento dell’obbligazione da questi assunta di prestare la fideiussione [ ovvero, in caso di revoca della fideiussione in corso di rapporto, di sostituire il fideiussore con altra garanzia personale idonea ], possa avere rilevanza come causa di sospensione dell’esecuzione dell’obbligazione principale ovvero di risoluzione del contratto cui la fideiussione.
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